mercoledì 3 settembre 2008

Diviene detraibile l’IVA relativa ad alberghi e ristoranti

Si informa che a partire dal 1° settembre 2008, l’IVA concernente i servizi alberghieri e di ristorazione (ristorante, bar, tavola calda, chioschi alimentari con somministrazione, etc.) è interamente detraibile, a condizione che la spesa sia inerente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta e che la stessa sia documentata da fattura (e non da ricevuta o da scontrino). Per brevità in questa informativa si farà riferimento ad “alberghi e ristoranti”.
La modifica adegua in questo modo la normativa nazionale a quella comunitaria, dopo che la Commissione Ue ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione.
Tanto premesso, sottolineiamo due aspetti molto critici:
  1. la nuova disposizione convive con quella (immutata) che prevede la non detraibilità dell’IVA concernente le spese di rappresentanza, tra le quali devono annoverarsi, in taluni casi, anche quelle di vitto e alloggio offerte a clienti, fornitori e, più in generale, a soggetti terzi. Al momento non si hanno indicazioni univoche sulla distinzione tra spese di rappresentanza (IVA indetraibile) e spese di pubblicità (IVA detraibile), poiché le risposte ad interpelli da parte dell’Agenzia delle entrate sono risultate contraddittorie e foriere di dubbi. Ed infatti, la Finanziaria per l’anno 2008 ha previsto l’emanazione di un apposito decreto con il compito di fornire tutti gli elementi per distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità. L’atteso decreto non è stato (purtroppo) ancora emanato;
  2. il concetto di “inerenza” della spesa all’attività aziendale, per le spese di albergo e ristorante è oggettivamente complesso, poiché il confine tra “spesa aziendale” e “spesa privata” è assai labile. È evidente che l’amministrazione finanziaria ha sull’argomento una posizione assai restrittiva e soprattutto richiede per la detraibilità una puntuale documentazione comprovante l’inerenza.
Fatta questa necessaria premessa, si forniscono di seguito brevi linee guida sull’argomento, ricordando che detrarre impropriamente l’IVA comporta, oltre al riversamento dell’imposta, una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta stessa, nonché gli interessi.
L’Agenzia delle entrate dovrebbe emanare a breve una circolare illustrativa. In caso di novità sostanziali sarà nostra cura ragguagliarvi.
Professionista (o artista) o imprenditore individuale
È, senz’altro, interamente detraibile l’IVA concernente spese per alberghi e ristoranti sostenute in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, se giustificate in relazione all’attività svolta:

Ad esempio:

• trasferta presso la sede di un cliente;
• trasferta presso la sede di un fornitore;
• partecipazione a convegno o fiera o mostra, concernente la categoria;
• incontro con un collega con il quale si sta collaborando per una pratica d’ufficio.

Allo scopo di dimostrare l’inerenza della spesa all’attività svolta (la prova è a carico del contribuente), è opportuno che sul retro del documento di spesa venga indicata una breve descrizione: ad esempio:

• incontro con Ing. Rossi per pratica “Calcestruzzi e intonaci srl”;
• partecipazione Fiera Pronto Moda Carpi (allego biglietto d’ingresso e depliant);
• convegno Seac Trento “operazioni straordinarie” (si veda fattura).
È evidente che la fattura deve riportare un solo coperto poiché, diversamente, si configurerebbe “spesa di rappresentanza” con conseguente indetraibilità dell’IVA.

Dipendenti, amministratori e collaboratori

È interamente detraibile l’IVA concernente spese per alberghi e ristoranti sostenute da dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli amministratori collaboratori) per trasferte al di fuori del territorio comunale. Resta fermo il principio di inerenza. Dunque, la spesa deve essere sostenuta per motivi aziendali e documentata da fattura, dove è bene che compaia oltre a tutti i dati fiscali della società o della ditta, anche il Cognome e Nome del dipendente o collaboratore.
In questi casi è opportuno che il dipendente o collaboratore sia rimborsato dall’azienda dietro presentazione di dettagliata “nota spese”, dove sia indicata la causale del viaggio.

La fattura

Come detto è necessario richiedere la fattura fornendo all’albergo o al ristorante tutti i propri dati fiscali. Si invita ad un pò di comprensione dal momento che molti alberghi o ristoranti non saranno immediatamente attrezzati per il rilascio della fattura, poiché spesso sono dotati di solo registratore di cassa. Ad ogni modo, si fa presente che la fattura se richiesta (al momento del “conto”) deve essere obbligatoriamente rilasciata. È possibile emetterla anche mediante intestazione di un semplice foglio di carta con i dati dell’emittente, i dati del cliente, la data di emissione, il numero progressivo, la causale della spesa, l’imponibile, l’imposta (al 10%) e il totale.

Penalizzazione dal 1° gennaio 2009

Per bilanciare la perdita di gettito derivante dalla detraibilità dell’IVA, a decorrere dal 2009, ai fini delle imposte sui redditi, le predette spese diverranno deducibili nei limiti del 75% del costo sostenuto. Tale limitazione, tuttavia, non si applicherà alle spese sostenute per il vitto e alloggio dei lavoratori dipendenti e titolari di collaborazioni coordinate e continuative. Per questi soggetti, quindi, resta fermo che “Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero.”.
Per i professionisti, fermo restando la deducibilità commisurata al limite massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, viene ridotta la deducibilità dei costi stessi al 75% dell’ammontare.

Acconti per l’anno 2009

Ai fini delle imposte sui redditi, come detto, la decorrenza delle modifiche è fissata dal 2009, tuttavia si dovrà tenere conto delle nuove disposizioni già in sede di determinazione dell’acconto di giugno e novembre 2009.

Suggerimenti operativi

In considerazione di quanto innanzi evidenziato, si suggerisce ai signori clienti che gestiscono direttamente la propria contabilità, di modificare il piano dei conti attualmente in uso inserendo, con decorrenza 2009, i seguenti sottoconti:
• spese vitto e alloggio deducibili al 75%
• spese vitto e alloggio dipendenti e collaboratori.

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